Statuto dell'associazione del terzo settore 'Forma Ecclesia ETS'

TITOLO I
Denominazione - Sede - Durata - Scopo

Art. 1 – Denominazione
È costituita un’associazione, apolitica, apartitica, egualitaria, con cariche sociali elettive, senza scopo di lucro con la denominazione: “Forma Ecclesia”, regolamentata a norma del Titolo I Cap. III art. 36 e ss. del Codice civile e retta dal presente statuto. Con l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts), come previsto dall’articolo 1 bis del presente Statuto, l’associazione assoggettata al d.lgs 117/2017 – Codice del Terzo Settore.

Art. 1 bis – Ente del terzo settore
La suddetta Associazione assumerà la denominazione “Forma Ecclesia ETS” a seguito e per effetto dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts).

Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede a Catania, in Via Pasubio 33. La sede nazionale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio direttivo. È concesso all’Assemblea di erigere altre sedi sussidiarie.

Art. 3 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4 – Scopo
L’associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.
In particolare l’Associazione si rivolge a quanti operano, a diverso titolo, all’interno della variegata realtà ecclesiale italiana, in particolare nei settori della liturgia, catechesi, arte sacra, e a coloro che – per differenti motivi – interagiscono con le comunità ecclesiali nei diversi ambiti: artisti, architetti, ricercatori, giornalisti, ecc.

Art. 5 – Finalità
Per il raggiungimento delle predette finalità, l’Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale a norma delle lettere d, g, h, i, k, l, m, n, o, v, w, dell’art. 5, comma 1 del Codice del Terzo settore (D.lgs 3 luglio 2017, n. 117):

  • Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • Formazione universitaria e post-universitaria;
  • Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
  • Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  • Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
  • Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
  • Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, Promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 2

e nello specifico:

  • concorrere a promuovere e diffondere la formazione nei diversi ambiti della vita ecclesiale, in quanto riconosce la formazione costante (o permanente che dir si voglia) come un compito impellente per la Chiesa nel secolo presente, come indicato anche dai documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II;
  • operare per il riconoscimento delle competenze e delle professionalità che operano all’interno della Chiesa, sviluppando la spiritualità e la funzione ministeriale dei laici prima e dei ministri ordinati dopo;
  • favorire lo sviluppo culturale, le relazioni e lo scambio di esperienze e competenze coloro che operano nelle singole realtà parrocchiali, diocesane ed ecclesiali in senso lato, sia sul territorio nazionale che fuori;
  • promuovere e mantenere rapporti con altre associazioni che condividono le medesime finalità e che abbiano come fine – a diverso titolo – la medesima missione.

Art. 5 bis – Scopo
Per conseguire le finalità sopra illustrate, l’Associazione potrà quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale:

  • favorire l’affermarsi della necessità della formazione e della pratica formativa.
  • Promuovere la crescita culturale e professionale di coloro che operano nei contesti ecclesiali attraverso: l’erogazione di corsi online e in presenza, la produzione di materiali informativi e didattici; la promozione di settimane intensive o altre iniziative per la formazione e l’aggiornamento professionale dei presbiteri, degli operatori pastorali, dei religiosi, e di tutti coloro che desiderano formarsi nell’ambito liturgico, pastorale, teologico, scritturistico, spirituale, pastorale, ecc.
  • Collaborare per i fini sopradescritti con Enti, Istituzioni, Aziende, Diocesi, accademie, associazioni.
  • Produrre e mettere a disposizione dei soci tutto il materiale a disposizione dell’Associazione al fine di creare una cultura condivisa sul tema e di fornire attività di supporto ai soci che ne facciano richiesta.
  • Realizzare una biblioteca, a cui saranno ammessi tutti i soci, che possa essere custode di un patrimonio culturale e luogo di approfondimento per le ricerche dei soci stessi e di quanti ne faranno esplicita richiesta.
  • Promuovere e diffondere la cultura della formazione permanente qualificata, del perfezionamento delle competenze, della corresponsabilità laicale e della professionalità ministeriale, per qualsiasi servizio reso alla comunità ecclesiale.
  • Promuovere e diffondere la sana cultura cattolica;
  • Promuovere ogni forma di collaborazione con Istituzioni, Fondazioni, Associazioni ed Organizzazioni, Enti di Formazione, Istituti Scolastici ed Universitari, Enti Pubblici, laboratori di ricerca pubblici e privati, nazionali ed internazionali, al fine di promuovere studi e ricerche;
  • Realizzare studi e ricerche, a scopo teorico od applicativo, al fine di contribuire anche con la formulazione di proposte al processo di costruzione della cultura ecclesiale;
  • Promozione, realizzazione e divulgazione di studi.
  • Promozione dell’integrazione tra la ricerca di base e quella applicata e tra il sistema della ricerca e quello dell’impresa.
  • Organizzazione di convegni, congressi, mostre, esposizioni, cineforum, spettacoli e altre manifestazioni di valenza culturale.
  • Organizzazione di settimane residenziali di istruzione e formazione.
  • Formazione dei soci con ogni mezzo di divulgazione, compresa la stampa e la distribuzione di giornali, notiziari, pubblicazioni varie.

Art. 5 ter – Altre attività
L’associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo.

Art. 5 quater – Raccolta fondi
L’associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

TITOLO II
Soci

Art. 6 – Volontariato
L’associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e l’associazione a Forma Ecclesia può avvenire soltanto su base volontaria. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall’ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 7 – Elenco soci
Per iscriversi all’Associazione, i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: a) adempiere – a qualsiasi titolo – un servizio (volontario o professionale) all’interno delle realtà ecclesiali; b) possedere un diploma di scuola media superiore.

I soggetti che intendono far parte dell’associazione devono presentare domanda scritta al Presidente e/o al Consiglio direttivo. L’ammissione è subordinata all’accettazione da parte del Presidente e/o del Consiglio direttivo e al versamento della quota di iscrizione e alla verifica dei requisiti da parte del Presidente. I soci hanno diritto di voto e possono ricoprire qualsiasi carica associativa.

Art. 7 bis – Perdita dello status di socio
La qualità di associato si perde per decesso, recesso, incompatibilità con le finalità e attività dell’Associazione, mancato versamento della quota associativa, esclusione.
L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell’associazione.

Art. 7 ter – Rigetto dell’ammissione
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di associazione. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 8 – Soggetti candidabili alla qualifica di socio
Salvo quanto disposto dall’art. 7 del presente Statuto, possono essere soci diocesi, comunità parrocchiali ed ecclesiali, o qualsiasi altro ente o persona fisica e/o giuridica che condivida le finalità di Forma Ecclesia, o loro associazioni rappresentative, che decidano di sostenere l’Associazione tramite il versamento della quota stabilita dalla Consiglio direttivo. Tutti i soci hanno diritto di voto e possono ricoprire cariche associative. Nel caso di associazione da parte di persona giuridica il diritto di voto o l’assunzione della carica vengono assolti dal legale rappresentante o da altro membro formalmente deputato a ciò.

Art. 9 – Soci onorari
Abrogato.

Art. 10 – Diritti e doveri dei soci
Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’associazione.
Nello specifico sono:


Diritti

  • diritto alla partecipazione, all’elezione delle cariche sociali e agli altri momenti previsti dallo Statuto;
  • diritto alla eleggibilità a tutte le cariche sociali;
  • diritto ad essere informati sulle attività degli organi sociali;
  • diritto ad una adeguata valorizzazione della propria ministerialità con la partecipazione a specifiche offerte formative.

Doveri

  • dovere di concorrere al raggiungimento delle finalità sociali, partecipando attivamente ai programmi dell’Associazione;
  • dovere di migliorare la propria professionalità con continuità e relazionandosi ai programmi formativi dell’Associazione;
  • dovere di condurre una vita ecclesiale esemplare.

Ogni associato ha, altresì. diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo e presso la sede legale dell’Associazione entro 120 giorni dalla richiesta. In particolare l’accesso ai predetti libri potrà venire con le seguenti modalità:

 

  • presso la sede dell’associazione, sotto la vigile sorveglianza di uno dei membri del consiglio direttivo, senza l’aiuto di nessun mezzo audiovisivo né la possibilità di video riproduzioni.
TITOLO III
Patrimonio

Art. 11 – Composizione
L’associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117.
Nello specifico, il patrimonio sociale è costituito:


a) dalle quote associative;
b) dalle contribuzioni volontarie e straordinarie anche di carattere non patrimoniale (es. libri, arredi, strumenti informatici, etc.): sono contribuzioni volontarie e straordinarie le erogazioni da chiunque corrisposte all’Associazione a titolo di liberalità. Sia le quote associative che le contribuzioni sono acquisite a titolo definitivo dall’Associazione e come tali non sono rimborsabili, sono intrasmissibili e non sono rivalutabili).

c) eventuali corrispettivi ricavati dall’attività commerciale organizzata in via marginale dall’associazione, cioè i proventi ricavati da attività straordinaria verso i soci e tutti i proventi ricavati da attività verso i terzi non soci.

d) quanto ricavato da raccolte pubbliche di denaro, che possono essere organizzate saltuariamente durante l’anno.

Art. 12 – Quote associative
Le quote associative sono versate annualmente dai soci secondo l’importo determinato dal Consiglio direttivo, ed in ossequio alle modalità ed ai tempi di riscossione dalla stessa deliberate. Le quote sono finalizzate alla realizzazione e partecipazione alle attività organizzate (corsi culturali, convegni, lezioni ecc.). La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni quote di natura patrimoniale.

Art. 12 bis – Gestione del patrimonio
I corrispettivi ricevuti a qualsiasi titolo non possono essere il alcun modo considerati come un utile e non può essere diviso tra i soci. È fatta salva la possibilità di rimborsare per eventuali spese sostenute – per perseguire i fini dell’associazione – ai soci che svolgono la loro attività a favore dell’associazione.
L’associazione può inoltre svolgere anche attività commerciale verso terzi non soci, ma i fondi raccolti da tali attività non possono essere mai superiori ai fondi raccolti con l’attività istituzionale verso i soci.
Il patrimonio dell’associazione può essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell’associazione, indicato nel presente statuto.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fra i soci, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione.

TITOLO IV
Organi dell'associazione

Art. 13 – Organi
Organi dell’Associazione sono l’Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio direttivo, il Comitato scientifico, il Tesoriere e il Segretario.

Art. 14 – Assemblea ordinaria
Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo del presente Articolo, sono deliberate mediante convocazione dell’Assemblea oppure mediante consultazione scritta; le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei votanti.
Le delibere relative alle modifiche del presente Statuto, al cambiamento dello scopo sociale, allo scioglimento anticipato o alla proroga della durata dell’Associazione sono adottate con la maggioranza assoluta dei soci.


L’assemblea ordinaria:


  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio consuntivo e (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) il bilancio sociale;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • decide sui ricorsi contro i provvedimenti di dieniego di adesione e di esclusione dall’associazione;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14 bis – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria:


a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.


La presente norma può essere derogata al raggiungimento di 500 iscritti, regolarmente registrati nel libro dei soci dell’Associazione.

Art. 14 ter – Membri dell’assemblea e diritto di voto
Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa.
Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età e previa richiesta scritta al Consiglio direttivo (da far pervenire entro i 7 giorni seguenti alla convocazione ufficiale), dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l’articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

Art. 15 – Funzionamento Assemblea
L’Assemblea è convocata su iniziativa del Consiglio direttivo ove ritenuto opportuno, anche in via telematica, e comunque almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.


La convocazione dell’Assemblea è fatta a cura del Consiglio direttivo mediante avviso – recapitato a mezzo mail – contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo o del link virtuale, e l’elenco delle materie da trattare. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza semplice dei presenti.


L’Associazione delibera, con metodo assembleare, in merito all’approvazione del bilancio e del rendiconto, alla nomina delle cariche associative e alla loro eventuale revoca, relativamente agli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, in merito ad eventuali modifiche del presente Statuto, al cambiamento dello scopo sociale, allo scioglimento anticipato o alla proroga della durata dell’Associazione.


L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo; in caso di sua assenza o impedimento sarà presieduta dal Delegato designato dal Presidente. L’Assemblea stessa designa, anche tra non soci, il Segretario verbalizzante. È ammesso il voto per delega in misura non superiore a una sola delega per socio.

Art. 16 – Consultazione scritta
Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:


  • l’argomento oggetto della decisione;
  • il contenuto in termini operativi della decisione e le eventuali autorizzazioni ad essa conseguenti;
  • la menzione dell’eventuale parere del Comitato scientifico.



Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i sette giorni successivi, o nel diverso maggior termine indicato nel documento, dovranno rinviare alla Associazione apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l’astensione. La mancanza di dichiarazione entro il termine equivale voto di astensione.


Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresa la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all’indirizzo di posta elettronica che risultano dall’elenco dei soci.

Art. 17 – Deliberazioni
Le deliberazioni dell’Associazione sono constatate da verbale firmato dal Presidente, che contenga, tra l’altro, l’indicazione del numero dei soci favorevoli, contrari e astenuti, e comunicate a tutti i soci mediante e-mail.

Art. 18 – Presidente
Il Presidente rappresenta l’Associazione ed è eletto dall’Assemblea dei soci, e presiede anche il Consiglio direttivo ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. La carica di presidente può essere persa a seguito di dimissione o decesso del ricoprente carica.

Art. 19 – Rappresentanza
La rappresentanza dell’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi spetta al Presidente.

Art. 20 – Consiglio direttivo
La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati senior.
Il primo consiglio direttivo è nominato nell’atto costitutivo.
Il Consiglio direttivo è quindi nominato dal Presidente e sottoposto al vaglio dell’Assemblea. È composto da non meno di due persone, scelte tra i soci senior, più il Presidente.
I componenti del Consiglio direttivo rimangono in carica per sette anni, salvo revoca o dimissioni, e possono venire rieletti. Restano comunque in carica fino all’Assemblea che prevede l’approvazione delle cariche.

Art. 21 – Compiti del Consiglio direttivo
Al Consiglio direttivo sono riservati i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna, con la sola esclusione di quanto la legge, e il presente Statuto riservano inderogabilmente ai soci.
Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi componenti uno o più Vicepresidenti. Il Consiglio direttivo nomina il Tesoriere, il segretario, se necessario, e l’eventuale Comitato scientifico.
Ha facoltà di istituire Commissioni disciplinate nel regolamento dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo può costituire delle delegazioni regionali, interregionali e/o di settore, con il compito di curare l’attività decentrata dell’Associazione. Gli eventuali ex Presidenti partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo e hanno facoltà di voto deliberativo; l’ultimo ex Presidente in ordine temporale partecipa a titolo deliberativo e assume il titolo di Past President.

Art. 22 – Decisioni del Consiglio direttivo
Le decisioni del Consiglio direttivo di regola sono adottate mediante riunione o mediante consultazione scritta anche per via telematica. Le decisioni sono prese a maggioranza dei delegati. In caso di parità dei voti il voto del Presidente varrà doppiamente.

Art. 23 – Convocazione del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce per deliberare con metodo assembleare presso la sede sociale o in altro luogo anche virtuale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario. Di regola la convocazione è fatta almeno 7 giorni prima dell’adunanza, salvo che nei casi d’urgenza nei quali può avvenire telefonicamente o per e-mail 3 giorni prima di quello della riunione. Le riunioni sono valide anche senza le formalità di convocazione qualora siano presenti, personalmente o per delega, tutti i componenti la Consiglio direttivo. Delle deliberazioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente.

Art. 24 – Decisioni del Consiglio direttivo mediante consultazione scritta
Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:


  • l’argomento oggetto della decisione;
  • il contenuto in termini operativi della decisione e le eventuali autorizzazioni ad essa conseguenti;
  • la menzione dell’eventuale parere del Comitato scientifico.



Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i componenti, i quali entro i sette giorni successivi, o nel diverso maggior termine indicato nel documento, dovranno trasmettere alla Associazione apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nel quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l’astensione. La mancanza di dichiarazione entro il termine equivale a voto di astensione.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresa la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte all’indirizzo di posta elettronica che risulta dall’elenco dei soci.

Art. 25 – Comitato scientifico
Il Comitato scientifico può essere nominato, ove si rendesse necessario, dalla Consiglio direttivo tra personalità autorevoli nell’ambito ecclesiale e della cultura in generale, è composto da un numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) membri, ed ha valore consultivo.

Art. 26 – Tesoriere
Il Tesoriere tiene i conti dell’Associazione e coadiuva il Presidente nella stesura del bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 26 bis – Organo di controllo
Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile.


L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 26 ter – Organo di revisione
Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 27 – Rimborso delle spese organi sociali
Ai componenti degli organi sociali spetta solo il rimborso delle spese preventivamente autorizzate, documentate ed effettivamente sostenute per ragioni del loro ufficio e nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità finanziarie dell’Associazione. Qualsiasi spesa può essere autorizzata soltanto se trova effettiva copertura nel fondo comune.

TITOLO V
Ulteriori norme finanziarie

Art. 28 – Approvazione dei bilanci
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Al tesoriere spetta la redazione, entro il 31 marzo di ogni anno del rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo dell’esercizio in corso. Il rendiconto consuntivo deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 maggio dell’anno successivo per la definitiva approvazione. Il suddetto bilancio sarà quindi depositato entro il 30 giugno presso il Runts.

Art. 28 bis – Modalità di redazione
L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’assemblea degli associati entro il 30 maggio di ogni anno per la definitiva approvazione.

TITOLO VI
Scioglimento - Rinvio alla legge

Art. 29 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dal Consiglio Direttivo, previa consultazione dell’Assemblea.
Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 secondo quanto previsto dall’art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.
In particolare, il patrimonio dovrà essere devoluto ad una Associazione di volontariato senza scopo di lucro o a un ente benefico o azienda che persegua le medesime finalità dell’associazione.

Art. 30 – Rinvio alla legge
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Il presente Statuto è stato modificato ai sensi della normativa corrente e a fronte dell’approvazione da parte dell’assemblea dei soci convocata in data 20 dicembre 2023.

Letto, rivisto e sottoscritto in Catania (CT) il 26/12/2023:

Cristiano Calì

Andrea Serughetti

Roberta Rita Savasta